Il contratto collettivo è un accordo fra un gruppo di lavoratori e un gruppo di datori di lavoro per determinare le condizioni applicabili a ciascun rapporto individuale. In merito alla sua efficacia, si deve distinguere a) la regolamentazione dei rapporti fra privati (datore di lavoro e lavoratore) dai b) rapporti con gli istituti previdenziali e […]
Il contratto collettivo è un accordo fra un gruppo di lavoratori e un gruppo di datori di lavoro per determinare le condizioni applicabili a ciascun rapporto individuale.
In merito alla sua efficacia, si deve distinguere a) la regolamentazione dei rapporti fra privati (datore di lavoro e lavoratore) dai b) rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali.
Regolamentazione del rapporto tra privati
a) Rispetto ai primi, contrariamente a quanto previsto dall’art. 2070 c.c. (rimasto disapplicato), il singolo rapporto di lavoro è disciplinato da quel contratto collettivo, che il datore di lavoro ed il lavoratore hanno deciso di applicare: o mediante la sottoscrizione del contratto individuale (lettera di assunzione), oppure, in difetto, attraverso l’affiliazione di uno dei due ad una delle organizzazione sindacali stipulanti quel contratto collettivo. Così, se la lettera di assunzione nulla dicesse, in merito al contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, il lavoratore potrebbe sostenere ad esempio l’applicabilità di un particolare contratto collettivo, se il datore di lavoro fosse affiliato a quella organizzazione. In forza di detto principio, è ben possibile che datore di lavoro e lavoratore, né siano iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, né abbiano richiamato nella lettera di assunzione alcun contratto collettivo. In tal caso, quel rapporto di lavoro non sarà disciplinato da alcun contratto collettivo, ma solo dal codice civile e dalle leggi. Vi è dunque piena libertà di scegliere il contratto collettivo più conveniente, o di non scegliere alcun contratto collettivo. Con il solo limite della retribuzione proporzionale e sufficiente (art. 36 cost.), che il giudice, su istanza del lavoratore, potrebbe individuare in quella fissata dal contratto collettivo considerato più adeguato all’ attività aziendale esercitata.Rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali
b) La scelta del contratto collettivo operata dal datore di lavoro e dal lavoratore, che come sopra esposto è libera (fatto salvo il trattamento retributivo spettante a quest’ultimo sulla base del CCNL ritenuto più adeguato all’attività esercitata dall’azienda) non vincola invece gli istituti previdenziali ed assistenziali, che, sia per l’inquadramento, sia per il calcolo di contributi e premi, faranno riferimento all’attività effettivamente esercitata e al relativo contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. più rappresentative su base nazionale.Art. 49 della legge n.88/1989
Ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989, infatti, l’inquadramento dell’azienda nei diversi settori di attività viene fatto dall’ Inps. Ed è vincolante pure per gli altri istituti previdenziali ed assistenziali, con riferimento all’attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal CCNL applicato dall’azienda ai propri dipendenti. Nell’eventualità in cui un medesimo settore sia disciplinato da più contratti collettivi, come spesso capita, la contribuzione si calcola, non sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ma su quella prevista dal CCNL stipulato dalle OO.SS. più rappresentative su base nazionale, se la prima fosse inferiore alla seconda (art. 1 del d.l. n. 338/89, conv. in l. n. 389/89. Lo stesso principio per cui la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai CCNL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative della categoria si applica, sia nel caso in cui il rapporto individuale di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo di una diversa categoria, sia nell’ipotesi in cui esso non sia disciplinato da alcun contratto collettivo.Scritto da Gianfranco Focherini
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, è iscritto all’albo degli Avvocati di Bologna dal 1997 e da tale data esercita la professione forense, occupandosi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
E’ socio dell’AGI -Associazione Giuslavoristi Italiani- sin dal 2002; è docente di Diritto del Lavoro in Master post-universitari; svolge attività di consulenza per imprese ed istituzioni e si occupa di assistenza e difesa legale, in materia lavoristica e previdenziale.
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