L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nella sua formulazione originaria, impediva l’adozione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che consentissero il controllo a distanza dei lavoratori. Tranne quelli che si fossero resi necessari da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro. L’installazione e l’utilizzo di questi ultimi era lecito solo a fronte […]
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nella sua formulazione originaria, impediva l’adozione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che consentissero il controllo a distanza dei lavoratori. Tranne quelli che si fossero resi necessari da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro.
L’installazione e l’utilizzo di questi ultimi era lecito solo a fronte di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. E, in difetto di accordo, su domanda dell’imprenditore, decideva l’Ispettorato del Lavoro, che ne dettava le modalità d’uso.
L’attuale formulazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori ha ampliato gli ambiti di liceità del controllo sui lavoratori
L’attuale formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall’art. 23 del decreto legislativo n. 151 del 2015, ha ampliato gli ambiti di liceità del controllo sui lavoratori, stabilendo che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei collaboratori possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. L’installazione richiede comunque il previo accordo stipulato dall’azienda con la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o con le RSA (rappresentanze sindacali aziendali). Oppure, nel caso di imprese con unità produttive situate in diverse province della stessa regione, o in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle Associazioni Sindacali più rappresentative sul piano nazionale. In difetto di accordo, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro (o del Ministero del Lavoro, nel caso di imprese con unità produttive che fanno capo a più Ispettorati).Non sono necessari accordi o autorizzazioni per gli strumenti utilizzati nello svolgimento delle proprie attività
Accordo sindacale o autorizzazione amministrativa non sono però necessari, né per quegli strumenti che il lavoratore utilizza nell’espletamento della propria attività (computer, tablet, cellulari aziendali). Né per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite. Le informazioni raccolte attraverso tali strumenti potranno quindi essere liberamente utilizzate dal datore di lavoro, anche a fini disciplinari, purchè venga data al lavoratore adeguata informazione delle loro modalità d’uso e di effettuazione dei controlli, nel rispetto della disciplina della privacy (GDPR 2016/679).Le visite personali di controllo devono essere limitate a casi particolari
Le visite personali di controllo sui lavoratori, cioè le perquisizioni personali (art. 6 dello Statuto dei Lavoratori) non sono vietate in assoluto, ma al fine di ridurre al minimo il sacrifico della dignità e della riservatezza dei lavoratori rimangono strettamente limitate a quei casi in cui risultino indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime, o dei prodotti. Laddove indispensabili, le visite personali di controllo possono essere eseguite solo all’uscita dei luoghi di lavoro: non invece durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.Scritto da Gianfranco Focherini
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, è iscritto all’albo degli Avvocati di Bologna dal 1997 e da tale data esercita la professione forense, occupandosi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
E’ socio dell’AGI -Associazione Giuslavoristi Italiani- sin dal 2002; è docente di Diritto del Lavoro in Master post-universitari; svolge attività di consulenza per imprese ed istituzioni e si occupa di assistenza e difesa legale, in materia lavoristica e previdenziale.
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