Il decreto legge n. 87/2018 (convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96), meglio conosciuto come
Decreto Dignità, è intervenuto in maniera rilevante sulla disciplina dei contratti a termine.
La precedente disciplina consentiva infatti la stipula di contratti a tempo determinato, senza la necessità di indicare alcuna causale, con una durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, non superiore a 36 mesi.
Il decreto legge n. 87/2018 ha invece ridotto la durata complessiva dei contratti a termine, da tre a due anni, distinguendo, all’interno della durata massima di 24 mesi,
i contratti di durata fino a 12 mesi dagli altri contratti.
Per i primi (contratti di durata fino a 12 mesi), la disciplina non ha subito modifiche, nel senso che continuano a poter essere stipulati senza la necessità di addurre alcun motivo che li giustifichi.
I secondi (contratti di durata superiore all’anno), invece, possono essere stipulati solo in presenza di una delle seguenti causali:
1) esigenze di carattere oggettivo estranee all’ordinaria attività;
2) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
3) incrementi dell’attività.
La sussistenza di una delle tre causali sopra indicate è inoltre necessaria nel caso di rinnovo del contratto a termine, e ciò a prescindere dalla durata del contratto iniziale e del contratto rinnovato: dunque, anche se la sommatoria dei due contratti risulti essere inferiore all’anno.
Modifica alle proroghe
Diversa è invece la disciplina della
proroga, che oggi può essere disposta senza causale (con un massimo di 4 proroghe), solo se la durata complessiva del contratto rimane inferiore all’anno.
In sede di conversione del decreto legge, la legge n. 96/2018 ha disposto che, in caso di rinnovo o di proroga di contratti senza il rispetto della causale, quando essa è prevista,
il contratto si trasformi a tempo indeterminato sin dal rinnovo o dalla proroga viziati.
Il Decreto Dignità prevede comunque un’importante deroga per i
contratti stagionali.
I contratti stagionali
Nell’ambito dei
contratti a termine stagionali, infatti, non trova applicazione la disciplina sopra esposta, poiché essi possono avere una durata complessiva senza limiti, possono essere liberamente rinnovati senza l’indicazione di alcuna causale e possono essere prorogati senza limiti di tempo e di causale, con il solo limite che ciascun contratto non possa essere prorogato
per più di 4 volte.
L’individuazione della stagionalità dell’attività, che consente la deroga alla disciplina generale, non è ovviamente lasciata alla discrezionalità e valutazione libera dell’imprenditore, ma è riservata alla legge, oppure alla contrattazione collettiva.