Il lavoratore ha il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie e permessi annuali retribuite, il cui scopo non è solo quello di garantire al dipendente l’indispensabile ristoro fisio-psichico, ma anche di permettergli l’esercizio di attività familiari, ricreative, culturali, sportive, ecc. Il diritto alle ferie, durata e godimento La durata minima del periodo feriale è […]
Il lavoratore ha il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie e permessi annuali retribuite, il cui scopo non è solo quello di garantire al dipendente l’indispensabile ristoro fisio-psichico, ma anche di permettergli l’esercizio di attività familiari, ricreative, culturali, sportive, ecc.
Il diritto alle ferie, durata e godimento
La durata minima del periodo feriale è stabilita, dalla legge, in almeno quattro settimane all’anno. Le ferie vanno godute per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. I contratti collettivi prevedono che, di norma, il periodo in cui debbano essere godute le ferie vada concordato fra lavoratore e datore di lavoro. In difetto di accordo, tuttavia, la legge stabilisce che le ferie vengano godute “nel tempo che l’imprenditore stabilisce”, informandone preventivamente il lavoratore, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.). E’ dunque preminente la volontà del datore di lavoro, mentre è escluso che il lavoratore possa mettersi in ferie contro la volontà del primo. Se le ferie maturate non vengono godute nel periodo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al lavoratore spetterà l’indennità sostituiva, fatti salvi quei rari casi in cui il lavoratore ha il potere di autoassegnarsi i periodo feriali (v. ad esempio, i dirigenti). Per quanto concerne il rapporto tra ferie e malattia, si ritiene che l’evento morboso possa essere motivo di sospensione delle prime solo nell’eventualità in cui appaia incompatibile con la funzione di riposo propria delle ferie.I permessi retribuiti, diritti e obblighi
Per quanto concerne i permessi, invece, è il lavoratore che può decidere quando fruirne, ancorché solo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. Il contratto collettivo (CCNL) del Turismo e dei Pubblici Esercizi, ad esempio, stabilisce che il lavoratore abbia il diritto di chiedere 15 giorni di permesso retribuito per congedo matrimoniale, facendone richiesta con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al momento della fruizione. Può chiedere poi un permesso retribuito di non più di 5 giorni per motivi familiari, intendendosi come tali le disgrazie occorse a a familiari legati da uno stretto vincolo di parentela, o affinità. Inoltre, il lavoratore che, nel corso delle elezioni, adempia a funzioni presso degli uffici elettorali può chiedere un permesso retribuito per tutta la durata della funzione. Infine, nella aziende con più di 50 dipendenti, il lavoratore che frequenti dei corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico presso istituti pubblici può usufruire di 150 ore di permesso per triennio.Scritto da Gianfranco Focherini
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, è iscritto all’albo degli Avvocati di Bologna dal 1997 e da tale data esercita la professione forense, occupandosi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
E’ socio dell’AGI -Associazione Giuslavoristi Italiani- sin dal 2002; è docente di Diritto del Lavoro in Master post-universitari; svolge attività di consulenza per imprese ed istituzioni e si occupa di assistenza e difesa legale, in materia lavoristica e previdenziale.
Iscriviti alla
Newsletter
Ti basta inserire la tua email!
Ricevi periodicamente risorse gratuite, articoli di approfondimento, guide pratiche in e-book e il reminder per i nostri eventi live e digitali!