Reputazione professionale e tutela del lavoratore secondo l’Art.2087
Se per reputazione intendiamo la considerazione che altri hanno di noi stessi, dobbiamo concludere che nell’ambito lavorativo, così come in un qualunque altro contesto sociale, nessuno la può pretendere. Non si può costringere un soggetto ad avere di noi una buona considerazione. Altro è invece pretendere che chiunque, con le proprie parole e con le […]
Se per reputazione intendiamo la considerazione che altri hanno di noi stessi, dobbiamo concludere che nell’ambito lavorativo, così come in un qualunque altro contesto sociale, nessuno la può pretendere.
Non si può costringere un soggetto ad avere di noi una buona considerazione. Altro è invece pretendere che chiunque, con le proprie parole e con le proprie azioni, non leda la nostra immagine privata e professionale, la nostra dignità, la nostra personalità, i nostri valori e pure la nostra integrità psico-fisica.
In ambito lavorativo, tali valori vengono tutelati attraverso l’art. 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza nei confronti dei propri collaboratori: obbligo di sicurezza che ricomprende il dovere di rispettare tutte le specifiche norme dettate a tutela del lavoratore in quanto persona, sia che riguardino la sua integrità psico-fisica, sia la sua personalità morale.
Tipologie di danni in violazione della tutela del lavoratore
Si fanno oggi rientrare nella previsione dell’art. 2087 c.c., fra gli altri, i seguenti danni da violazione della tutela del lavoratore:- i danni conseguenti al declassamento del lavoratore o alla privazione totale delle mansioni,
- i danni cagionati alla sfera della riservatezza,
- quelli conseguenti a molestie sessuali,
- quelli conseguenti alla persecuzioni del datore di lavoro (c.d. mobbing)
- e, per l’appunto, quelli derivanti dalla violazione dell’immagine privata e professionale, della dignità e della personalità.
Le responsabilità previste dal Codice Civile
Dalla violazione dell’obbligo di sicurezza derivano importanti responsabilità per l’autore dell’illecito, in particolare: 1. Responsabilità civilistico-contrattuale In primo luogo una responsabilità di tipo civilistico-contrattuale. Nel termine di dieci anni dalla suddetta violazione, il lavoratore può adire l’Autorità Giudiziaria, sia per impedire il reiterarsi di tali condotte, sia per chiedere il risarcimento dei danni patiti, dovendo solo dimostrare l’esistenza dei suddetti danni e la loro riconducibilità ad una condotta illecita del datore di lavoro. Il danno di cui si può chiedere il risarcimento è:- sia quello patrimoniale, laddove la condotta illecita abbia cagionato una perdita monetaria e/o un mancato guadagno;
- sia quello non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno esistenziale).
Tags: Articolo 2087, codice civile, danno biologico, lavoro, mobbing, molestie, reputazione professionale, risarcimento danni, tutela del lavoratore, tutela della persona
Scritto da Gianfranco Focherini
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, è iscritto all’albo degli Avvocati di Bologna dal 1997 e da tale data esercita la professione forense, occupandosi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
E’ socio dell’AGI -Associazione Giuslavoristi Italiani- sin dal 2002; è docente di Diritto del Lavoro in Master post-universitari; svolge attività di consulenza per imprese ed istituzioni e si occupa di assistenza e difesa legale, in materia lavoristica e previdenziale.
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