Quante volte avete sentito di parlare di Jobs Act? Vi siete chiesti se questa riforma implica cambiamenti anche nella vostra struttura? Oggi risolveremo questi dubbi. Partiamo da una premessa: il nostro ordinamento prevede due forme di lavoro, il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo. E’ prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare […]
Quante volte avete sentito di parlare di Jobs Act? Vi siete chiesti se questa riforma implica cambiamenti anche nella vostra struttura? Oggi risolveremo questi dubbi.
Partiamo da una premessa: il nostro ordinamento prevede due forme di lavoro, il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo. E’ prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art. 2094 c.c.). Si definisce invece lavoratore autonomo colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art. 2222 c.c.).
La caratteristica essenziale che differenzia il lavoro autonomo dal lavoro dipendente è l’assenza di eterodirezione dell’attività lavorativa, la quale nel lavoro autonomo è liberamente organizzata dal prestatore di lavoro.
Se avete assunto o avete intenzione di assumere personale come lavoratori autonomi, allora proseguite nella lettura. Il Jobs Act, infatti, è andato a portare novità in materia di lavoro autonomo, poiché nel tempo sono state riscontrate alcune criticità legate alle diverse tipologie contrattuali individuate dal legislatore (in particolare alle collaborazioni coordinate e continuative, le collaborazioni a progetto, il lavoro occasionale ed il lavoro occasionale accessorio). Vediamole insieme.
Contrariamente a quanto si legge da qualche parte, dunque, le collaborazioni coordinate e continuative non sono state affatto abrogate dal Jobs Act, ma anzi ripristinate, attraverso l’abrogazione della disciplina del contratto di lavoro a progetto (art. 52, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015).
Il legislatore ha solo puntualizzato che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a quelle collaborazioni caratterizzate dal potere organizzativo del committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 2, primo comma, d. lgs n. 81/2015).
Criticità in materia di lavoro autonomo
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Prestazioni occasionali
Le novità introdotte dal Jobs Act
Con il d.lgs. n° 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, sono stati abrogati il contratto di lavoro a progetto (di cui all’art. 61, primo comma, d.lgs. n° 276/2003) ed il lavoro autonomo occasionale (di cui all’art. 61, secondo comma, d.lgs. n°276/2003), ed è stata introdotta una nuova disciplina del lavoro accessorio, non più definito occasionale. In particolare, gli artt. 48 e ss. d.lgs. n° 81/2015 (che hanno abrogato la disciplina precedente del d.lgs. n° 276/2003) definiscono “prestazioni di lavoro accessorio” le attività lavorative che comportano compensi per il singolo lavoratore contenuti nel limite di € 7.000 nel corso di un anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti (è stato soppresso l’inciso di “natura meramente occasionale”, essendo sufficiente la limitazione del compenso). Se il committente è imprenditore o professionista, l’importo massimo che il lavoratore può percepire da tale committente è stabilito in € 2.000 annui. Detto limite ovviamente non opera se il committente richiede la prestazione nell’ambito della sfera privata e non come soggetto titolare di partita IVA. Il Jobs Act stabilisce inoltre che il compenso per la prestazione di lavoro è corrisposto dal committente tramite voucher e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio (art. 49 d.lgs. n° 81/2015). I prestatori di lavoro accessorio devono essere iscritti alla Gestione Separata Inps e godono della copertura assicurativa Inail contro gli infortuni e le malattie professionali (art. 49, quinto comma, d.lgs. n° 81/2015). Il valore nominale del voucher è infatti comprensivo della contribuzione a favore della Gestione separata Inps (13%), di quella in favore dell’Inail (7%) e di una quota per la gestione del servizio in favore del concessionario dei voucher (Inps).Riassumendo, cos’è cambiato?
Ferma restando, dunque, la distinzione fatta in premessa tra le due uniche forme contrattuali di lavoro esistenti, e cioè quella del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) e quella del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act, rimangono nell’ambito della categoria del lavoro autonomo solo:- le co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c.) le quali non devono più essere ricondotte ad un determinato progetto finale;
- il lavoro accessorio, non più definito occasionale, perché ora può essere utilizzato per qualunque attività, purché nei nuovi limiti di reddito previsti dalla legge e sopra specificati;
- il contratto d’opera ex artt. 2222 e segg c.c. che non presenta le caratteristiche, né delle collaborazioni coordinate e continuative, né del lavoro accessorio (da taluni impropriamente definito “lavoro autonomo occasionale”).
Contrariamente a quanto si legge da qualche parte, dunque, le collaborazioni coordinate e continuative non sono state affatto abrogate dal Jobs Act, ma anzi ripristinate, attraverso l’abrogazione della disciplina del contratto di lavoro a progetto (art. 52, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015).
Il legislatore ha solo puntualizzato che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a quelle collaborazioni caratterizzate dal potere organizzativo del committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 2, primo comma, d. lgs n. 81/2015).Tags: contratto di lavoro, hotel management, Jobs Act, lavorare in hotel, lavoro autonomo, riforma del lavoro, risorse umane

Scritto da Gianfranco Focherini
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, è iscritto all’albo degli Avvocati di Bologna dal 1997 e da tale data esercita la professione forense, occupandosi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
E’ socio dell’AGI -Associazione Giuslavoristi Italiani- sin dal 2002; è docente di Diritto del Lavoro in Master post-universitari; svolge attività di consulenza per imprese ed istituzioni e si occupa di assistenza e difesa legale, in materia lavoristica e previdenziale.
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