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Nuovo regolamento Ue sul Biologico: le novità per il settore bio
Al via le nuove norme Ue sul tema del Biologico. Il giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica che entrerà in vigore nel 2021. “L’Italia – ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Centinaio – si conferma leader europeo per l’agricoltura biologica. Sia in […]
Al via le nuove norme Ue sul tema del Biologico. Il giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica che entrerà in vigore nel 2021.
“L’Italia – ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Centinaio – si conferma leader europeo per l’agricoltura biologica. Sia in termini di mercato sia in termini di superfici. Abbiamo tre anni per lavorare alle modifiche necessarie. Come per esempio rendere ancora più stringenti le regole sulla qualità. Oppure lavorare e correggere il tiro su temi come le deroghe o la conversione”.
“Vi sono – prosegue il Ministro – anche degli aspetti fortemente innovativi. È stato, ad esempio, modificato il regime di importazione da Paesi terzi. Si rende così più trasparente il sistema di importazione del biologico extra UE. E’ stata introdotta, inoltre, la certificazione di gruppo che favorisce le piccole aziende. Infine per la prima volta è stato affrontato il tema della soglia dei residui nei prodotti biologici“.
La Riforma in breve
Il regolamento prevede controlli annuali antifrode per tutti gli operatori della filiera del bio (non solo gli agricoltori), con ispezioni ogni 2 anni per chi risulta in regola per tre anni di fila. I produttori con aziende di piccole dimensioni potranno aggregarsi e ottenere una certificazione bio di gruppo, riducendo i costi. Potranno continuare ad essere usate sementi convenzionali, ma sarà creato un database europeo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di quelli bio. Le deroghe che permettono l’utilizzo di semi convenzionali nella produzione biologica saranno eliminate entro il 2035. Le aziende agricole che producono sia prodotti convenzionali sia biologici continueranno a essere autorizzate, mentre sulle importazioni viene sancito il principio che prodotti bio provenienti da paesi terzi debbano rispettare gli standard europei e non, semplicemente, standard equivalenti.Certificazioni di gruppo
Un’ulteriore novità, come sottolineato, sono le certificazioni di gruppo. Con l’intento di ridurre i costi, i piccoli produttori potranno ottenere certificazioni di gruppo. E’ stata, infatti, introdotta anche sul territorio europeo la certificazione per “gruppi di operatori” i cui membri devono soddisfare alcuni requisiti: costo di certificazione superiore al 2% del fatturato bio; fatturato inferiore a 25.000 euro/anno; superfici massime diverse per tipologie produttive. Il gruppo deve avere personalità legale e applicare un sistema di controllo interno. Deve avere altresì un sistema di commercializzazione comune tra i membri appartenenti, che devono trovarsi in prossimità geografica. Per quanto riguarda le importazioni da paesi extra Ue, si passerà dall’attuale principio di equivalenza, che richiede solo il rispetto di standard analoghi, alla necessità che le aziende esportatrici verso l’Ue si conformino alle norme comunitarie.Per le aziende miste obbligo di coltivazioni separate
Le cosiddette aziende miste, che producono sia alimenti convenzionali sia biologici, dovranno far sì che le due coltivazioni siano chiaramente ed effettivamente separate. Per evitare la contaminazione con i pesticidi, gli agricoltori saranno obbligati ad adottare misure precauzionali. In caso di sospetta presenza di un pesticida o di un fertilizzante non autorizzato, il prodotto finale non potrà adottare l’etichetta di biologico fino a un’ulteriore indagine. Se la contaminazione sarà deliberata o il coltivatore non avrà adottato precauzioni, l’azienda perderà la certificazione biologica.Cosa cambia per l’Italia
Le novità sulla normativa non sono state accolte in modo positivo in Italia. Soprattutto laddove si stabilisce che paesi come il nostro, dove al momento si applicano soglie massime per le sostanze non autorizzate nei cibi biologici, quali i pesticidi, potranno continuare a farlo. A condizione che permettano ai prodotti bio provenienti da altri paesi Ue di entrare nel loro mercato, se rispettano le regole dell’Unione. In sostanza è consentito all’Italia continuare ad avere un regolamento che proibisce l’etichettatura di prodotti che contengono sostanze non ammesse sopra una determinata soglia. Ma queste regole non devono impedire la commercializzazione di prodotti biologici ottenuti in altri Stati membri. In pratica, un prodotto biologico fatto in Italia che abbia accidentalmente un residuo superiore a 0,01 ppm non può essere etichettato e venduto come bio. Però lo stesso prodotto con lo stesso livello di residui, fatto in Francia, può essere etichettato e venduto liberamente in Italia. La sfida di replicare o avvicinare il più possibile il sistema europeo al modello biologico di alta qualità e sostenibilità italiano, resta aperta. Il punto cruciale negativo sembra essere la totale eliminazione delle soglie per i residui di fitofarmaci.Le criticità del nuovo regolamento europeo
Anche Coldiretti sottolinea varie criticità rispetto al nuovo regolamento. La normativa – sottolinea Coldiretti – concede agli Stati la possibilità di mantenere in vigore soglie meno restrittive per i residui di fitofarmaci o di contaminazione da Ogm. Con un grave danno di immagine per il settore del bio, soprattutto nei Paesi, come l’Italia, dove gli standard di produzione sono molto elevati. Inoltre, la possibilità di produrre biologico senza utilizzare il suolo contrasta totalmente con i principi fondamentali che caratterizzano questo metodo di produzione, che non può prescindere dalla terra. I prodotti che accidentalmente vengono contaminati da pesticidi non autorizzati nel settore biologico potranno continuare ad avere la certificazione. La previsione di una deroga consentirà ad alcuni Stati del nord Europa di continuare a produrre impiegando letti demarcati in serra per un periodo di 10 anni. Per i prodotti importati, infine, continuerà a sussistere il principio dell’equivalenza, sia pure per un periodo transitorio, durante il quale sarà più elevato il rischio di un aumento delle importazioni prima dell’adozione del sistema di conformità. E in ogni caso, qualora sussistano ragioni di approvvigionamento, la Commissione – precisa la Coldiretti – potrà sempre autorizzare l’importazione dai Paesi terzi di prodotti biologici. Anche quando questi ultimi non dovessero rispettare le norme europee sulla produzione biologica. In questo quadro per difendere i primati della produzione Made in Italy è necessario – sottolinea la Coldiretti – accelerare sul marchio nazionale per le produzioni biologiche italiane. Al fine di consentire scelte di acquisto più consapevoli, con sei italiani su dieci (60%) che nel 2017 hanno acquistato almeno qualche volta prodotti biologici, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe.L’Italia detiene la leadership europea del biologico
L’Italia –secondo le analisi di Coldiretti su dati Sinab – detiene la leadership nel numero di imprese con 72.154 operatori e 1.796.363 ettari, in un aumento del 20% su base annua. La crescita della domanda ha spinto l’aumento delle produzioni. Tra le colture con maggiore incremento ci sono gli ortaggi (+48,9%), cereali (+32,6%), vite (+23,8%) e olivo (+23,7%). Mentre a livello territoriale, la maggiore estensione delle superfici, è registrata in Sicilia con 363.639 ettari, cui seguono la Puglia con 255.831 ettari e la Calabria con 204.428 ettari.Principali categorie di prodotti certificabili
Entrando nello specifico delle categorie di prodotti che possono essere certificate, dettagliate all’art. 35.7, sono le seguenti: – vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale – animali e prodotti animali non trasformati – alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati – prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti – mangimi – vino altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie. La diversificazione di cui sopra fa sì che, come indicato all’art. 35.4, un operatore possa essere certificato da diversi organismi per le diverse categorie. Il che fa presupporre che il riconoscimento (= delega all’attività di controllo) degli organismi, possa essere ugualmente diversificato.Scritto da Francesca Molari
Giornalista, laureata in Filosofia all’Università degli studi di Bologna, scrive da oltre un ventennio per riviste, cartacee e web, di importanti case editrici come Condè Nast, Mondadori, Rusconi ed altre, dedicandosi in particolare al settore viaggi e turismo. Collabora con diversi enti ed istituzioni comunali, provinciali e regionali, per cui cura l’area web, social media e comunicazione. Si occupa inoltre di formazione professionale, come docente e consulente di orientamento al lavoro.
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