I voucher, largamente utilizzati dagli imprenditori negli ultimi anni, rappresentano un sistema di pagamento assai flessibile dal momento che possono essere utilizzati per tutte le forme di lavoro non regolamentate da un contratto, svolte in modo occasionale e discontinuo. Ci sono però importanti novità introdotte pochi giorni fa che dovete conoscere.
Partiamo da un quadro generale su questo strumento: il lavoro pagato mediante i
voucher, noto anche come
lavoro accessorio, concerne attività lavorative caratterizzate da un
compenso annuo che non supera la somma di 2.000 euro per committente (imprenditore commerciale) e la complessiva somma di 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti.
Il
superamento dei suddetti limiti impone la qualificazione del rapporto, non più come accessorio, ma come
lavoro dipendente,
oppure come
lavoro autonomo, a seconda che ricorrano le caratteristiche dell’una o dell’altra tipologia contrattuale.
Il lavoratore accessorio viene pagato attraverso
i buoni (voucher), che il beneficiario della prestazione acquista in via telematica, oppure presso le rivendite autorizzate. Tali buoni, che sono orari, datati progressivamente e datati, vanno poi
presentati dal lavoratore al concessionario,
che provvede al pagamento, e pure al versamento dei contributi previdenziali all’Inps e dei premi all’Inail, trattenendo un importo a titolo di rimborso spese.
Le ultime novità nell’uso dei voucher
Con il decreto n. 185/2016 correttivo al
Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che implicano
da ottobre 2016 una
maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.
Ferma restando la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps (circolare Inps n. 149/2015), il decreto ha infatti stabilito che l’imprenditore, o il professionista che ricorra a prestazioni di lavoro accessorio è tenuto,
almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore accessorio, indicando altresì il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Per riassumere, la comunicazione introdotta dal decreto correttivo al Jobs Act, da inoltrare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, andrà effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà indicare:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e fine della prestazione.
Diversa è la disciplina rivolta agli imprenditori agricoli, che però non tratteremo in questa sede. In tutti i casi comunque la
violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.